Il Comitato Regionale Marche ha diffuso i termini e le modalità relativi ad affiliazioni, fusioni, scissioni e cambi di denominazione.
Le domande di fusione, – stagione sportiva 2018/2019 – dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche entro e non oltre le ore 19,00 di giovedì 21.06.2018, mentre quelle relative a scissioni – cambi di denominazione sociale – cambi di denominazione sociale con cambio di sede sociale – cambi di sede sociale dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche entro e non oltre le ore 19,00 di lunedì 25.06.2018.
Le domade di affiliazione saranno prese in considerazione dopo il 1° luglio 2018
Si riportano, di seguito le modalità da seguire con riferimento alle istanze in questione:
FUSIONI
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:
– copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione;
– copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione;
– atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare, si evidenzia che:
– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;
– la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
– le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.
SCISSIONI
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.
Le domande di scissione dovranno essere corredate da:
– copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
– domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
– in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.
– la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.
Si sottolinea che le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F.
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
– copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
– atto costitutivo;
– statuto sociale con la nuova denominazione
– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare, si evidenzia che:
– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
– le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
– la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
CAMBI DI SEDE SOCIALE
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni sportive precedenti (stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda.
Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.
Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale.
CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F).
Le modalità sono le stesse previste per i cambi di denominazione sociale.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione.
Deve essere accluso anche l’atto costitutivo della società prima della trasformazione
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.
AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Disposizioni da tener presente e da seguire:
Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
– la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018-2019;
– Tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi)
– trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
– il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto;
Tipologia e denominazione sociale
– la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: la tipologia della società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.
– la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
– non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
– le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
– agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti non potranno essere accolte e verranno pertanto restituite alle Società per l’eventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
– “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
– “NUOVA”, qualora esista altra società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “NUOVA XXXX”);
– “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra società con identica denominazione
– (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con “RINASCITA XXXX”)
– (p.e. per denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
– (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
– denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
– denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.).
Atto Costitutivo e Statuto Sociale
I fac-simile di atto costitutivo e Statuto Sociale – tipo, possono essere scaricati dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirati presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.
Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
Il fac-simile della dichiarazione di cui sopra può essere scaricato dal sito www.figcmarche.it (modulistica) o ritirato presso il Comitato Regionale Marche o presso le Delegazioni provinciali.
Tassa di affiliazione
Ogni domanda di affiliazione deve essere corredata della relativa tassa ammontante a € 65,00 per società dilettante e ad € 25,00 per società di “Puro settore giovanile”, salvo diversa indicazione della FIGC.
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